PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizione).

      1. L'anoressia, la bulimia e i disturbi gravi del comportamento alimentare sono riconosciuti come malattie sociali.
      2. L'anoressia è un disturbo del comportamento alimentare per cui il malato rifiuta il cibo.
      3. La bulimia è un disturbo del comportamento alimentare per cui il malato sente il bisogno di assumere spropositate quantità di cibo.
      4. La presente legge prevede interventi anche per le altre patologie inerenti ai disturbi alimentari che sono riconosciute malattie sociali, come l'anoressia e la bulimia di cui ai commi 2 e 3.
      5. Il Ministro della salute, provvede, con proprio decreto, in conformità al presente articolo, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare il decreto del Ministro della sanità 20 dicembre 1961, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 1962, relativo alle forme morbose da qualificarsi malattie sociali.

Art. 2.
(Finalità).

      1. Gli interventi di cui alla presente legge sono diretti, unitamente agli interventi generali del Servizio sanitario nazionale, a prevenire e a curare le malattie di cui all'articolo 1.
      2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e nei limiti indicati nel Fondo sanitario nazionale, progetti obiettivo, azioni programmatiche ed altre idonee iniziative dirette a

 

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fronteggiare le malattie dell'anoressia e della bulimia.
      3. Gli interventi nazionali e regionali di cui ai commi 1 e 2 sono rivolti ai seguenti obiettivi in ordine alle malattie di cui all'articolo 1:

          a) effettuare la diagnosi precoce;

          b) migliorare le modalità di cura dei soggetti colpiti;

          c) effettuare la prevenzione delle complicanze;

          d) agevolare l'inserimento dei soggetti colpiti nelle attività scolastiche, sportive e lavorative;

          e) migliorare l'educazione sanitaria e alimentare della popolazione;

          f) provvedere alla preparazione e all'aggiornamento professionali del personale sanitario e scolastico;

          g) predisporre gli opportuni strumenti di ricerca.

Art. 3.
(Diagnosi precoce e prevenzione).

      1. Ai fini della diagnosi precoce e della prevenzione delle complicanze delle malattie dell'anoressia e della bulimia, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso i piani sanitari e gli interventi di cui all'articolo 2, tenuto conto dei criteri e delle metodologie stabiliti con specifico atto di indirizzo e coordinamento, sentito l'Istituto superiore di sanità, indicano alle aziende ospedaliere e alle aziende sanitarie locali gli interventi operativi più idonei a:

          a) definire un programma articolato che permetta di assicurare la formazione e l'aggiornamento professionali della classe medica sulla conoscenza delle malattie di cui all'articolo 1, al fine di facilitare l'individuazione dei soggetti affetti da tali patologie;

 

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          b) prevenire le complicanze e monitorare le patologie associate alle malattie dell'anoressia e della bulimia;

          c) definire test diagnostici e di controllo per i pazienti affetti dalle malattie dell'anoressia e della bulimia.

      2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, le aziende sanitarie locali si avvalgono dei presidi accreditati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, con documentata esperienza di attività diagnostica e terapeutica specifica, e di centri regionali e provinciali di riferimento, cui spetta il coordinamento dei presidi della rete, al fine di garantire la tempestiva diagnosi, anche mediante l'adozione di specifici protocolli concordati a livello nazionale.

Art. 4.
(Relazione annuale al Parlamento).

      1. Il Ministro della salute presenta al Parlamento una relazione annuale di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche sulle malattie di cui all'articolo 1, con particolare riferimento ai problemi concernenti la diagnosi precoce e il monitoraggio delle complicanze.

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 20.000.000 annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.

 

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      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.